IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita 2013); 
  Vista la  direttiva  n.  10/2012,  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, emanata in  data  24  settembre
2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - registro
n. 9, foglio n. 380 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296  del
20 dicembre 2012 ed avente ad oggetto «Spending  review  -  Riduzione
delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni -  Articolo
2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95  del  2012,
in tema  di  riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle  pubbliche
amministrazioni, che  prevede  che  «Gli  uffici  dirigenziali  e  le
dotazioni organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni  ed  integrazioni  sono  ridotti,  con  le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli  uffici
dirigenziali, di livello generale e di  livello  non  generale  e  le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per  cento  di
quelli  esistenti;  b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore  al  10
per cento della spesa complessiva relativa al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la  riduzione  di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.»; 
  Visto  il  comma  2,  primo  periodo,  del  predetto  art.  2   del
decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Le riduzioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni
organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art.  1,  comma
3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  per  le
amministrazioni destinatarie;  per  le  restanti  amministrazioni  si
prendono a riferimento gli  uffici  e  le  dotazioni  previsti  dalla
normativa vigente.»; 
  Visto il comma 2, secondo e terzo periodo, del predetto art. 2  del
decreto-legge  n.   95   del   2012   secondo   cui   «Al   personale
dell'amministrazione civile dell'interno le  riduzioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di
soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'art. 17, e
comunque entro il 30 aprile  2013,  nel  rispetto  delle  percentuali
previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma
6 del presente articolo.»; Visto l'art. 1, comma 115, della legge  n.
228 del 2012 che prevede, in riferimento al  Ministero  dell'interno,
che «Fino  al  31  dicembre  2013  e'  sospesa  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonche' di quelle di  cui  all'art.  2,  comma  2,  secondo  e  terzo
periodo, del medesimo decreto-legge.»; 
  Visto il comma 3, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95  del
2012 che dispone una disciplina  speciale,  derogatoria  rispetto  al
precedente comma 1, per quanto riguarda la riduzione  degli  organici
delle forze armate; 
  Visto il comma 4, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95  del
2012, ai sensi del quale per il comparto scuola e AFAM  continuano  a
trovare applicazione le specifiche discipline di settore; 
  Visto il comma 5, secondo e terzo periodo, del predetto art. 2, del
decreto-legge n. 95 del 2012 secondo  cui  «Per  il  personale  della
carriera diplomatica e  per  le  dotazioni  organiche  del  personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari  esteri,  limitatamente
ad una quota corrispondente alle unita' in servizio  all'estero  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, si  provvede  alle  riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle
percentuali ivi previste, all'esito del processo di  riorganizzazione
delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
Fino a tale data trova applicazione comma 6 del presente articolo.»; 
  Visto l'art. 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 in  materia
di incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e dell'Agenzia del territorio  e  soppressione  dell'Agenzia  per  lo
sviluppo del settore ippico; 
  Visto l'art. 23-quinquies del decreto-legge  n.  95  del  2012  che
detta disposizioni speciali in merito alla riduzione delle  dotazioni
organiche e riordino delle strutture del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e delle agenzie fiscali; 
  Considerato che per il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
per le agenzie fiscali si  procede  alle  riduzioni  delle  dotazioni
organiche con le modalita' previste dalla  normativa  speciale  sopra
richiamata; 
  Visto il comma 7, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95  del
2012 che dispone le esclusioni, dalla riduzione  del  comma  1  dello
stesso art. 2, per le strutture e il personale del comparto sicurezza
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono,  altresi',  escluse
le amministrazioni interessate  dalla  riduzione  disposta  dall'art.
23-quinquies, dello stesso decreto-legge nonche'  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012; 
  Visto il medesimo comma 7, dell'art. 2, del decreto-legge n. 95 del
2012 che, nell'escludere, altresi', dalle  misure  di  riduzione,  il
personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari  e  il
personale di magistratura, consente di non ricomprendere  nella  base
di computo su cui operare le riduzioni dei Ministeri  interessati  il
relativo personale, nonche' di escludere dalle  misure  del  predetto
art. 2, comma 1, la Corte dei conti e il Consiglio di  Stato,  tenuto
conto delle rispettive attribuzioni; 
  Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge  n.  95  del
2012 secondo cui «Alle riduzioni di cui al comma 1 si  provvede,  con
uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze considerando che  le  medesime
riduzioni possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
conto delle specificita' delle  singole  amministrazioni,  in  misura
inferiore  alle  percentuali  ivi  previste  a  condizione   che   la
differenza sia  recuperata  operando  una  maggiore  riduzione  delle
rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.»; 
  Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95  del
2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni per le quali  non  siano
stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il  31  ottobre
2012 non possono, a  decorrere  dalla  predetta  data,  procedere  ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  sono
fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di  mobilita'  nonche'  di
conferimento di incarichi ai sensi dell'art.  19,  comma  5-bis,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data  e  le
procedure per il rinnovo degli incarichi.»; 
  Visto il comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del
2012 secondo cui entro sei mesi dall'adozione  dei  provvedimenti  di
cui al comma 5 dello stesso art.  2  le  amministrazioni  interessate
adottano  i  regolamenti  di  organizzazione,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti, applicando le misure di cui allo stesso comma 10; 
  Visto il comma 10-bis, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95
del 2012, ai sensi del quale per le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 1 dell'art. 2 e di  cui  all'art.  23-quinquies,  il  numero
degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo'
essere incrementato se non con disposizione legislativa; 
  Visto il comma 10-ter, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95
del 2012, secondo cui «Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies, a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2012,  i  regolamenti  di
organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  competente,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.  I
decreti previsti  dal  presente  comma  sono  soggetti  al  controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'art.
3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.  Sugli  stessi
decreti il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  ha  facolta'  di
richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere  dalla  data
di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere  vigore,
per  il  Ministero  interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
vigente; 
  Visto l'art. 1, comma 406, della legge n. 228 del 2012 che  prevede
che «Il termine di cui all'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e' prorogato al 28 febbraio 2013.»; 
  Visto l'art. 12, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 95 del  2012,
come modificato dall'art. 1, comma 269, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che, nel sopprimere l'INRAN,  prevede  il  trasferimento  del
relativo personale al CRA e dispone che il nuovo  organico  del  CRA,
quale risultante a seguito del trasferimento del personale  di  ruolo
dell'INRAN, e' ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale
di ricerca, introducendo per il CRA una misura di riduzione specifica
che sostituisce quella generale prevista per  gli  enti  pubblici  di
ricerca dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge; 
  Viste le note del CRA del 19 ottobre 2012, n. 7153 e quella dell'11
gennaio 2013, n. 1506, con le quali si rappresenta di procedere,  per
il CRA, con le modalita' di riduzioni previste dal citato art. 12; 
  Considerata condivisibile la modalita' di intervento  rappresentata
dal CRA, fermo restando che la  relativa  dotazione  organica  dovra'
essere rideterminata, secondo i  rispettivi  ordinamenti,  qualora  a
seguito dell'adozione dei decreti di  natura  non  regolamentare  del
Ministro  per  le  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previsti  dal  comma  3  dello  stesso   art.   12,   in   corso   di
perfezionamento, l'individuazione delle risorse umane  da  trasferire
al CRA non corrisponda alla previsione di cui alla  citate  note  del
CRA del 10 ottobre 2012 e dell'11 gennaio 2013; 
  Visto l'art. 12, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 95 del  2012
che, nel prevedere  un  riordino  dell'AGEA  e  del  Ministero  delle
politiche agricole, rinvia all'adozione di  uno  o  piu'  decreti  di
natura non regolamentare  del  Ministro  per  le  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  con  i  quali  individuare  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie da riallocare presso  lo  stesso  Ministero
per  le  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   disponendo,
altresi', che la dotazione organica di AGEA attualmente esistente  e'
ridotta del 50 per cento  per  il  personale  dirigenziale  di  prima
fascia e del 10 per cento per il personale  dirigenziale  di  seconda
fascia e,  conseguentemente,  che  AGEA  adegua  il  proprio  assetto
organizzativo, tenendo inoltre  conto  che  la  consistenza  numerica
complessiva del personale di ruolo  che  rimane  in  servizio  presso
AGEA, a seguito del trasferimento di cui al comma 11, costituisce  il
limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia; 
  Vista la nota dell'AGEA del 18 ottobre 2012, n. 930, con  la  quale
si rappresenta che l'AGEA  adottera'  i  provvedimenti  di  riduzione
delle dotazioni organiche, in coerenza con quanto sopra indicato,  in
esito agli interventi di riordino previsti; 
  Considerata condivisibile la modalita'  di  intervento  prospettata
dall'AGEA; 
  Visto  il  decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  di
riorganizzazione  dell'Associazione  italiana   della   Croce   rossa
(C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visto l'art. 14  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
recante disposizioni urgenti per promuovere  lo  sviluppo  del  Paese
mediante un piu' alto livello di  tutela  della  salute  secondo  cui
l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti ed il contrasto delle malattie della  poverta'  (INMP)  gia'
costituito quale sperimentazione gestionale, e' ente con personalita'
giuridica di diritto pubblico,  dotato  di  autonomia  organizzativa,
amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute,  con
il  compito  di  promuovere  attivita'  di  assistenza,   ricerca   e
formazione per la salute delle popolazioni migranti e di  contrastare
le malattie della poverta'; 
  Vista la relazione allegata alla nota del Ministro della salute del
19 ottobre 2012, n. 8495, in cui si evidenzia che nella  proposta  di
settore non sono state incluse due amministrazioni vigilate, la Croce
rossa italiana  e  l'INMP,  in  quanto  ritenute  destinatarie  delle
disposizioni speciali sopracitate e non  interessate,  percio',  alla
riduzione  delle  dotazioni  organiche  prevista  dall'art.   2   del
decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Considerata condivisibile  l'interpretazione  del  Ministero  della
salute riguardante  l'esclusione,  dalle  riduzioni  delle  dotazioni
organiche previste dall'art. 2 del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
della Croce rossa italiana e dell'INMP; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che al comma  17  sopprime  l'Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE), e  al  successivo  comma  18
istituisce    l'Agenzia    per    la    promozione    all'estero    e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane,  denominata  «ICE  -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane»; 
  Visto l'art. 14, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 che fissa,
al comma  24,  la  dotazione  organica  dell'ICE  -  Agenzia  per  la
promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese
italiane, nel limite massimo di 450 unita'; 
  Ritenuto che la previsione di cui al citato comma 24 dell'art.  14,
del decreto-legge n. 98 del 2011 si configuri come norma speciale che
giustifica la non applicabilita' all'ICE - Agenzia per la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle  imprese  italiane  della
riduzione  delle  dotazioni  organiche  prevista  dall'art.   2   del
decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
23 ottobre 2012, in corso di registrazione alla Corte dei  conti,  di
rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del  Ministero   dello
sviluppo  economico,  in  attuazione  dell'art.  1,  comma   3,   del
decreto-legge n. 138 del 2011; 
  Visto l'art. 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 ed in  particolare
il comma 49 che sopprime l'Associazione italiana di studi cooperativi
«Luigi Luzzatti» di cui all'art. 10, comma 10, della legge 23  luglio
2009, n. 99, e il comma 54 che stabilisce che «Il personale di  ruolo
in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso  l'associazione   Luigi
Luzzatti alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto,  e'  trasferito  al  Ministero  dello  sviluppo
economico. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico»,  in
corso di perfezionamento, «di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione e' approvata apposita  tabella  di  corrispondenza
per l'inquadramento del personale trasferito.»; 
  Visto l'art. 14, comma 26-bis, del citato decreto-legge n.  98  del
2011 secondo cui «Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie
di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto  previsto  dal
comma 26 e dalla lettera b) del comma  26-sexies,  all'individuazione
delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'  dei  rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo  al  soppresso  istituto,  da
trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le  dotazioni  organiche
del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente  alle
unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28
dicembre 2012, in corso  di  perfezionamento,  con  il  quale  si  e'
provveduto all'individuazione delle risorse strumentali, finanziarie,
dei rapporti giuridici attivi e passivi e delle risorse umane facenti
capo al  soppresso  ICE,  da  trasferire  rispettivamente  all'ICE  -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane ed al Ministero dello sviluppo economico; 
  Vista la nota del 14 gennaio 2013, n. 1347, d'ordine  del  Ministro
dello sviluppo economico, con la quale si propone  la  determinazione
della  dotazione   organica   del   Ministero   tenendo   conto   del
trasferimento del personale a tempo indeterminato del soppresso ICE e
della soppressa Associazione italiana  di  studi  cooperativi  «Luigi
Luzzatti»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  dalla
legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che all'art. 35, comma
3, che prevede che la riorganizzazione del Ministero  dello  sviluppo
economico di cui all'art. 14, comma 19, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e' attuata con il regolamento di cui all'art. 2,  commi
10 e 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
dalla legge 7 agosto 7012,  n.  134,  che  istituisce  l'Agenzia  per
l'Italia Digitale, nonche' il successivo art. 22 che, nel  sopprimere
DigitPA  e  l'Agenzia  per  la  diffusione   delle   tecnologie   per
l'innovazione, prevede, tra l'altro, al  comma  3,  che  la  relativa
dotazione organica e' fissata entro il limite massimo di 150 unita'; 
  Ritenuto che la previsione di cui al citato art. 22, comma  6,  del
decreto-legge n. 83 del 2012 si configuri  come  norma  speciale  che
giustifica la non applicabilita' all'Agenzia  per  l'Italia  Digitale
della riduzione delle dotazioni organiche prevista  dall'art.  2  del
decreto-legge n. 95 del 2012; Visto il decreto del  Presidente  della
Repubblica  25  febbraio  2009,  n.   34   «Regolamento   concernente
l'approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la  sicurezza
delle ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del  decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162.»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre  2011,
n. 224 «Regolamento recante disciplina del reclutamento delle risorse
umane  da  parte  dell'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza   delle
ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettere b) e c), del  decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162.» che,  agli  articoli  17  e  18,
conferma la dotazione organica dell'Agenzia; 
  Ritenuto  di  dover  considerare,  in  relazione   alla   normativa
dell'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   sopra
richiamata, che la base di computo su cui operare la riduzione  della
dotazione organica prevista dall'art. 2 del decreto-legge n.  95  del
2012 e quella di cui alla tabella «A» allegata al citato decreto  del
Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84  che,  in  tema  di  riordino
della legislazione in materia portuale, detta una disciplina speciale
per le autorita' portuali prevedendo: a) all'art. 6, comma 2,  che  a
tali enti pubblici non economici non si applicano sia le disposizioni
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e  successive  modificazioni,
sia le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni; b) all'art.  10,  comma  6,  che  il
rapporto di lavoro del relativo personale delle autorita' portuali e'
di diritto privato ed e' disciplinato dalle disposizioni  del  codice
civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo  II  -  capo  I,  e
dalle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro   subordinato   nell'impresa,
specificando  che  il  suddetto  rapporto  e'  regolato  da  appositi
contratti collettivi nazionali di lavoro; 
  Ritenuta non direttamente applicabile alle  autorita'  portuali  la
riduzione  delle  dotazioni  organiche  prevista  dall'art.   2   del
decreto-legge n.  95  del  2012,  riduzione  che  si  riferisce  alle
dotazioni organiche di  personale  rientrante  nella  disciplina  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   ferma   restando
l'applicazione di misure di contenimento della spesa di  personale  a
cui devono attenersi tutte le amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 1, comma 192, della legge n. 228 del 2012, secondo cui
che «Le disposizioni di cui all'art. 2  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, non trovano  applicazione  nei  confronti  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscate alla criminalita' organizzata»; 
  Visto l'art. 1, comma 111, della legge n. 228 del 2012, secondo cui
«Al fine di garantire la tutela privilegiata  degli  infortunati  sul
lavoro  e  dei  tecnopatici,   con   particolare   riferimento   alle
prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato  in
data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ferme restando le riduzioni di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  per  l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
si procede alla riduzione della dotazione organica del personale  non
dirigenziale di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  b),  del  citato
decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione  delle  professionalita'
sanitarie.  Per  il  restante  personale  non  dirigenziale,   previa
proposta  dell'INAIL,  puo'  essere  operata  una   riduzione   anche
inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione  i
risparmi  conseguiti  attraverso   la   contrazione,   per   triennio
2013-2015,  delle  facolta'  assunzionali  previste  dalla  normativa
vigente. A decorrere dall'anno  2013,  le  somme  derivanti  da  tali
risparmi  sono  versate  a  un  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno»; 
  Vista la nota del Gabinetto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 27 dicembre 2012, n. 31683 che, nel trasmettere  la  nota
del  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  del  30
novembre 2012, n. 0101982, rappresenta di condividere le  valutazioni
ivi espresse dallo  stesso  Dipartimento  in  materia  di  attuazione
dell'art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012  e  gia'  recepite  dal
presente provvedimento, tra le quali si  richiamano  quelle  relative
alla necessita' di applicare le riduzioni delle  dotazioni  organiche
in argomento anche  all'Avvocatura  dello  Stato  ed  agli  ordini  e
collegi professionali, attesa l'assenza, nella predetta normativa, di
un'esplicita esclusione di tali amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23 agosto 1988, n. 400.»; 
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera  b)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 settembre  2010,  n.  166,  che  qualifica,  quali
uffici giuridici e amministrativi dirigenziali di  prima  fascia,  la
direzione generale, alla quale puo' essere preposto anche un soggetto
esterno con particolare comprovata  qualificazione  professionale  al
quale e' corrisposto un trattamento economico complessivo determinato
con riferimento al contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  della
dirigenza  dell'area  ricerca   secondo   parametri   stabiliti   dal
successivo regolamento di organizzazione, e prevede non piu'  di  tre
direzioni centrali; 
  Considerato che la  base  di  computo  dei  posti  dirigenziali  di
livello generale dell'ISTAT, su cui  operare  le  riduzioni  previste
dall'art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, e' pari a 3 escludendo
la figura del direttore generale che e' infungibile; 
  Considerato che tra le amministrazioni interessate  alla  riduzione
della  dotazione  organica,  ricomprese  nel  presente  decreto,   il
Ministero della salute  non  ha  ancora  ottemperato  alle  riduzioni
previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138  del  2011
quale stabilisce che  le  pubbliche  amministrazioni,  ivi  indicate,
debbono provvedere alla riduzione, in misura non inferiore  al  dieci
per cento, degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale,  con
conseguente  contrazione  dei  vigenti  contingenti   del   personale
dirigenziale ad essi preposto, nonche'  alla  rideterminazione  delle
dotazioni organiche del personale  non  dirigenziale  apportando  una
riduzione anch'essa non inferiore al  dieci  per  cento  della  spesa
complessiva  relativa  al  numero  dei  posti  in  organico  di  tale
personale, operando anche con le  modalita'  previste  dall'art.  41,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
  Visto il sopra citato  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge  27  febbraio
2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10, individua quale  strumento  di
provvedimento da adottare, il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri; 
  Vista la proposta formulata dal Ministro della salute con  nota  n.
8495 del 19 ottobre 2012, e relazione tecnica allegata, con la quale,
al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma
3 della legge n. 148 del 2011, e' stata rappresentata  l'esigenza  di
procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  previsto  dal  comma  10,  dell'art.   41   del   predetto
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207; 
  Considerato che, in attuazione dell'art. 1,  comma  3,  del  citato
decreto-legge  n.  138  del  2011,  occorre  conseguire  i   seguenti
obiettivi: a) riduzione delle dotazioni organiche del  personale  con
qualifica di dirigente di seconda fascia, cui seguira', in linea  con
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a)  della  citata
legge n. 148 del 2011, un decreto ministeriale, da adottare ai  sensi
dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti  degli
uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale,  nonche'  la   loro
distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui
si articola l'amministrazione; b) riduzione del dieci per cento della
spesa complessiva  relativa  alle  vigenti  dotazioni  organiche  del
personale appartenente alle aree prima, seconda e terza; 
  Considerata condivisibile la proposta del  Ministero  della  salute
per la  parte  relativa  alle  riduzioni  delle  dotazioni  organiche
previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011; 
  Viste le ipotesi di dotazione organica ridotta presentate, ai sensi
dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,  dai
Ministeri, dagli enti pubblici di ricerca e dagli enti  pubblici  non
economici di cui al presente decreto; 
  Considerato che le riduzioni possono essere  effettuate,  ai  sensi
del citato art.  2,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012
selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle  singole
amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste  a
condizione che la differenza sia  recuperata  operando  una  maggiore
riduzione   delle   rispettive   dotazioni   organiche    di    altra
amministrazione; 
  Vista la  nota  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 26 ottobre 2012, n. 2012 che,  al  fine  di
rafforzare  i  servizi  tecnici  e  di  vigilanza  nelle  materie  di
competenza  del  Ministero,  con  particolare  riferimento  al  danno
ambientale,  chiede  la  riduzione   degli   organici   di   funzione
dirigenziale di livello generale del medesimo Ministero di  un'unita'
in  meno  compensandola  con  una  maggiore  riduzione  di  un  posto
equivalente dell'ISPRA; 
  Ritenuto di accogliere  la  proposta  rappresentata  dal  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio   e   del   mare   e
conseguentemente di ridurre gli organici di funzione dirigenziale  di
livello  generale  del  predetto  Ministero  di  un'unita'  in   meno
compensandola con una maggiore  riduzione  di  un  posto  equivalente
dell'ISPRA; 
  Vista la nota del capo di gabinetto del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 25 ottobre 2012,  n.  22129,  in
cui si rappresenta: 
  a) una maggiore riduzione di un posto di funzione  dirigenziale  di
livello non generale, per compensare la prescritta mancata  riduzione
da  parte  dell'Agenzia  nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) di un posto di pari livello; 
  b) una maggiore riduzione della spesa della dotazione organica  per
il personale non dirigenziale del Ministero, per un valore pari  a  €
50.397,30, in compensazione della mancata prescritta riduzione del 10
per cento della dotazione organica per il personale non  dirigenziale
da parte dell'ANVUR; 
  c) una maggiore riduzione della spesa della dotazione organica  per
il personale non dirigenziale del Ministero, per un valore pari  a  €
227.507,00, in compensazione della mancata prescritta  riduzione  del
10  per  cento  della  dotazione  organica  per  il   personale   non
dirigenziale da parte dell'INDIRE; 
  d) di destinare la maggiore  riduzione  di  un  posto  di  funzione
dirigenziale di livello non generale dell'INVALSI per  compensare  la
minore riduzione di un posto di pari livello dell'Istituto  nazionale
di statistica; 
  Ritenuto di accogliere le proposte di  compensazione  rappresentate
dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
fermo restando che  per  quanto  riguarda  l'ANVUR  le  compensazioni
necessarie; sulla base dell'istruttoria,  sono  maggiori  rispetto  a
quelle calcolate dal Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  e
risultano pari a € 55.050,60 e che, per quanto concerne  l'INDIRE  le
compensazioni necessarie, sulla base dell'istruttoria, sono  maggiori
rispetto a quelle calcolate dal Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca e risultano pari a € 244.606,00; 
  Vista la mail del 26 ottobre  2012  del  dirigente  generale  della
Direzione  generale  affari  giuridici  del  CRA  con  la  quale   si
rappresenta la disponibilita' a operare una maggiore riduzione  della
dotazione  organica  del  personale  non  dirigenziale,   esclusi   i
ricercatori ed  i  tecnologi,  del  CRA,  per  un  valore  pari  a  €
188.768,00,  per  compensare  la  minore  riduzione  della  dotazione
organica del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori  ed  i
tecnologi, da parte dell'INEA; 
  Ritenuto di accogliere la proposta di compensazione  prospetta  dal
CRA a favore dell'INEA; 
  Vista la proposta contenuta  nella  relazione  allegata  alla  gia'
citata nota del Ministro della salute del 19 ottobre 2012,  n.  8495,
di effettuare una compensazione di settore tra il Ministero  medesimo
e gli enti  da  esso  vigilati  e,  in  particolare,  di  ridurre  un
ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale  del
Ministero della salute a compensazione della minore riduzione  di  un
posto di pari livello dell'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari
regionali, nonche' di ridurre maggiormente la spesa  della  dotazione
organica del personale non  dirigenziale  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco per un valore pari a € 366.036,64 e  dell'Istituto  superiore
di sanita',  escluso  il  personale  dei  profili  di  ricercatore  e
tecnologo, per un  valore  pari  a  685.268,60  (complessivamente  la
maggiore riduzione per  i  due  enti  e'  pari  a  1.051.305,24),  in
relazione  ad  una  minore  riduzione  della  spesa  della  dotazione
organica del personale non dirigenziale del Ministero  della  salute,
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e della  Lega
italiana per la lotta contro i tumori, ferma restando la  neutralita'
finanziaria della compensazione; 
  Vista la gia' citata proposta contenuta  nella  relazione  allegata
alla nota del Ministro della salute del 19 ottobre 2012, n. 8495,  in
cui si chiede di compensare  il  taglio  della  figura  di  direttore
generale della LILT con un minor taglio degli  organici  di  funzione
dirigenziale  di  livello  generale  del  Ministero   della   salute,
attribuendo alla LILT un posto di organico di  funzione  dirigenziale
di livello non generale; 
  Ritenuto di accogliere le proposte di  compensazione  rappresentate
dal Ministero della salute, fermo restando che la maggiore  riduzione
della dotazione organica del personale non  dirigenziale,  esclusi  i
ricercatori e tecnologici,  dell'ISS,  sulla  base  dell'istruttoria,
risulta essere  pari  a  €  685.264,00,  importo  che,  sommato  alla
maggiore riduzione da  parte  dell'AIFA,  da'  un  valore  pari  a  €
1.051.300,64 e  che  per  quanto  riguarda  l'AGENAS  e  la  LILT  le
compensazioni necessarie, sulla base dell'istruttoria, sono  maggiori
rispetto a quelle calcolate dal Ministero della  salute  e  risultano
rispettivamente  pari  a  €  221.486,40   e   a   €   124.066,37   e,
conseguentemente, le risorse da destinare al predetto Ministero  sono
pari a 705.747,87; 
  Ritenuto di non poter accogliere la  proposta  del  Ministro  della
salute del 19 ottobre 2012, n. 8495, in cui si chiede  di  compensare
il taglio della figura di direttore generale della LILT con un  minor
taglio degli organici di funzione dirigenziale  di  livello  generale
del Ministero  della  salute,  attribuendo  alla  LILT  un  posto  di
organico di funzione dirigenziale di livello non generale, in  quanto
la figura del direttore generale  non  si  configura  come  posto  di
funzione di livello dirigenziale generale  della  dotazione  organica
della LILT ma come incarico di funzione di vertice amministrativo con
rapporto di lavoro a tempo determinato, come previsto anche dall'art.
5, comma 7, della legge n. 70 del 1975; 
  Tenuto  conto  che  in  ragione  delle   specificita'   di   alcune
amministrazioni  e  dell'impatto  significativo  sui   loro   assetti
organizzativi delle riduzioni previste dall'art. 2, del decreto-legge
n. 95 del 2012, al fine di garantire un loro migliore  funzionamento,
il  regolare  svolgimento  delle  funzioni  ad  esse   attribuite   e
l'invarianza dei servizi da esse resi, si  rende  necessaria  per  le
stesse una minore riduzione delle rispettive dotazioni  organiche  da
compensare con  una  maggiore  riduzione  a  valere  sulle  dotazioni
organiche del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, nei seguenti termini: 
  ulteriori 21 unita' di posti di funzione dirigenziale  di'  livello
non generale; 
  ulteriore  riduzione  della  spesa  della  dotazione  organica  del
personale non dirigenziale per un valore pari a € 11.414.028,00; 
  Considerato  che,  in  attuazione  dell'art.  2,   comma   1,   del
decreto-legge  n.  95  del  2012,  occorre  conseguire   i   seguenti
obiettivi:  a)  riduzione  degli  uffici  dirigenziali,  di   livello
generale e di livello non generale, con conseguente contrazione delle
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di  uffici  e  per  i  posti  di  funzione  di  ciascuna
dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;  b)  riduzione  delle
dotazioni organiche del personale  non  dirigenziale  in  misura  non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al  numero
dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di  ricerca  la
riduzione  di  cui  alla  lettera  b)  si  riferisce  alle  dotazioni
organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed  i
tecnologi,  fermo  restando,  per  il  Ministero  della  salute,   il
conseguimento degli obiettivi indicati  dall'art.  1,  comma  3,  del
citato decreto-legge n. 138 del 2011; 
  Considerato che le misure di riduzione previste dalle  disposizioni
sopra richiamate, riferite alle amministrazioni di  cui  al  presente
decreto, devono determinare i seguenti obiettivi: 
  riduzione di n. 48 unita' di  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello generale (vedi allegato A); 
  riduzione di n. 439 unita' di posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale (vedi allegato A); 
  riduzione di 335.575.403,94 riguardanti la  spesa  della  dotazione
organica del personale non dirigenziale (vedi allegato B); 
  Considerato che le riduzione operate ai  sensi  delle  disposizioni
sopra richiamate, riferite alle amministrazioni di  cui  al  presente
decreto, hanno determinato seguenti risultati: 
  riduzione di n. 48 unita' di  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello generale, tenuto gia' conto della compensazione  operata  tra
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
ISPRA, nonche' delle altre  compensazioni  realizzate  attraverso  il
calcolo delle maggiori e minori  riduzioni  operate  complessivamente
tra le  amministrazioni  interessate,  ferma  restandola  neutralita'
finanziaria (v. allegati A); 
  riduzione di n. 439 unita' di posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale, comprese le compensazioni (vedi allegato A); 
  riduzione di € 335.859.800,06 riguardanti la spesa della  dotazione
organica  del  personale  non  dirigenziale,  senza  considerare   le
compensazioni (vedi allegato B); 
  Considerato che la complessiva maggiore riduzione di due unita'  di
posto di funzione dirigenziale di livello generale e' utilizzata  per
compensare il minor taglio da parte sia del Ministero della salute  e
sia dell'ISTAT di un posto di pari livello (vedi allegato A),  tenuto
conto della richiesta del predetto Ministero, volta  a  salvaguardare
l'invarianza dei servizi e delle maggiori attribuzioni  previste  per
l'ISTAT dai recenti interventi legislativi; 
  Considerato che  nel  numero  complessivo  dei  posti  di  funzione
dirigenziale di livello non generale ridotti sono state operate,  per
garantire l'invarianza dei  servizi,  le  seguenti  compensazioni:  1
unita' di posto di funzione dirigenziale di livello  non  generale  a
favore dell'ISTAT, 1 unita' di pari livello a favore  dell'AGENAS,  1
unita' di pari livello a favore dell'ANVUR, 7 unita' di pari  livello
a favore del Ministero peri beni e le attivita' culturali, 15  unita'
di pari livello a favore dell'INAIL; 
  Ritenuto  di  utilizzare  le  maggiori  riduzioni  di  spesa  delle
dotazioni organiche del personale non dirigenziale per compensare  le
minori riduzioni operate da alcune amministrazioni di cui al presente
decreto, tenuto  conto  delle  specificita'  e  della  necessita'  di
garantire  l'invarianza  dei  servizi  e  del  funzionamento,  ed  in
particolare (vedi allegato B): 
  € 2.385.475,00 a favore  della  dotazione  organica  dei  dirigenti
delle professionalita' sanitarie e del personale non dirigenziale del
Ministero della salute, €  100.082,00  a  favore  del  Consorzio  per
l'area di ricerca scientifica e  tecnologica  di  Trieste  (AREA),  €
244.606,00 a  favore  della  dotazione  organica  del  personale  non
dirigenziale dell'INDIRE;  €  188.768,00  a  favore  della  dotazione
organica del personale non  dirigenziale  dell'INEA;  €  11.337,40  a
favore  della  dotazione  organica  del  personale  non  dirigenziale
dell'INGV;  €  20.403,40  a  favore  della  dotazione  organica   del
personale non dirigenziale dell'ISFOL; € 9.757.523,17 a favore  della
dotazione organica  del  personale  non  dirigenziale  dell'INAIL;  €
124.066,37 a  favore  della  dotazione  organica  del  personale  non
dirigenziale della  LILT,  €  221.486,40  a  favore  della  dotazione
organica del personale non dirigenziale dell'AGENAS;  €  55.050,60  a
favore  della  dotazione  organica  del  personale  non  dirigenziale
dell'ANVUR,  €  87.626,20  a  favore  della  dotazione  organica  del
personale  non  dirigenziale  dell'ARAN,  33.237,00  a  favore  della
dotazione  organica  del   personale   non   dirigenziale   dell'ANG;
Considerato  che  con  le  compensazioni  sopra  rappresentate   sono
realizzati gli obiettivi finanziari previsti dall'art.  2,  comma  1,
del decreto-legge n. 95 del 2012 essendo  le  medesime  compensazioni
coerenti con la previsione del comma 5  dello  stesso  art.  2  (vedi
allegati A e B); 
  Ritenuto  di  provvedere  alla  rideterminazione  delle   dotazioni
organiche in attuazione della normativa sopra citata; 
  Visti gli articoli 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista l'informazione alle organizzazioni sindacali  rappresentative
del settore interessato di  cui  alla  nota  del  Dipartimento  della
funzione pubblica dell'8 novembre 2012, n. 44932; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
dicembre  2011,  con  il  quale   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad  esercitare
le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in
materia di lavoro pubblico, nonche'  di  organizzazione,  riordino  e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  1. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  per  seguenti
Ministeri: 1) Ministero della difesa,  2)  Ministero  dello  sviluppo
economico,  3)  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, 4) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, 5) Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  6)
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  7)   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 8) Ministero per i
beni  e  le  attivita'  culturali,  9)  Ministero  della  salute,  in
conseguenza della riduzione delle strutture e dei posti  di  funzione
di  livello  dirigenziale  generale  e  non  generale,  le  dotazioni
organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali  di
prima e di seconda fascia, nonche' del  personale  non  dirigenziale,
secondo l'ordinamento professionale del comparto, sono  numericamente
rideterminate secondo le allegate rispettive tabelle 1, 2, 3,  4,  5,
6, 7, 8, 9 che costituiscono parte integrante del  presente  decreto.
La tabella 9, relativa alle dotazioni organiche del  Ministero  della
salute,  tiene,  altresi',  conto  delle  riduzioni   in   attuazione
dell'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  2. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  per  i'  seguenti
enti  pubblici  di  ricerca:  10)  Agenzia  nazionale  per  le  nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), 11)
Agenzia spaziale italiana (A-  SI),  12)  Consiglio  nazionale  delle
ricerche (CNR), 13) Consiglio per la  ricerca  e  sperimentazione  in
agricoltura (CRA), 14) Consorzio per l'area di ricerca scientifica  e
tecnologica  di  Trieste  (AREA),  15)  Istituto  italiano  di  studi
germanici  (IISG),  16)  Istituto  nazionale  di  alta  matematica  -
«Francesco Severi» (INDAM), 17)  Istituto  nazionale  di  astrofisica
(INAF), 18)  Istituto  nazionale  di  documentazione,  innovazione  e
ricerca  educativa  (INDIRE),  19)  Istituto  nazionale  di  economia
agraria (INEA), 20) Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), 21)
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV),  22)  Istituto
nazionale di oceanografia e di geofisica  sperimentale  (INOGS),  23)
Istituto nazionale  di  ricerca  metrologica  (INRIM),  24)  Istituto
nazionale di  statistica  (ISTAT),  25)  Istituto  nazionale  per  la
valutazione del sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione
(INVALSI), 26) Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), 27) Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),  28)
Istituto  per  lo  sviluppo  della   formazione   professionale   dei
lavoratori (ISFOL), 29) Museo storico della fisica e centro  studi  e
ricerche «Enrico Fermi», 30) Stazione  zoologica  «Anton  Dohrn»,  in
conseguenza della riduzione delle strutture e dei posti  di  funzione
di  livello  dirigenziale  generale  e  non  generale,  le  dotazioni
organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali  di
prima e di seconda fascia, ove previste, nonche'  del  personale  non
dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto,  sono
numericamente rideterminate secondo le  allegate  rispettive  tabelle
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  25,  26,
27, 28, 29,  30  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente
decreto. Le predette tabelle tengono  tutte  conto  delle  precedenti
riduzioni in attuazione dell'art. 1, comma 3,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148. 
  3. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per i seguenti enti
pubblici non economici: 31) Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), 32)  Lega  italiana  per  la
lotta centro i tumori (LILT); 33) Ente nazionale per il microcredito,
34) Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura (UNIONCAMERE), 35) Unione italiana tiro a segno (UITS),
36) Agenzia italiana del farmaco (AIFA), 37) Agenzia nazionale per  i
servizi sanitari regionali (AGENAS), 38) Agenzia di  valutazione  del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR),  39)  Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),  40)
Agenzia nazionale per la  sicurezza  del  volo  (ANSV),  41)  Agenzia
nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  (ANSF),  42)  Agenzia
nazionale per i giovani (ANG),  43)  Enit  -  Agenzia  nazionale  del
turismo, 44) Autorita' di bacino del fiume Adige,  45)  Autorita'  di
bacino del fiume Arno, 46) Autorita'  di  bacino  dei  fiumi  Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione,  47)  Autorita'  di
bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, 48) Autorita' di  bacino
del fiume  Po,  49)  Autorita'  di  bacino  del  fiume  Serchio,  50)
Autorita' di bacino del fiume Tevere, in conseguenza della  riduzione
delle strutture e dei  posti  di  funzione  di  livello  dirigenziale
generale  e  non  generale,  le  dotazioni  organiche  del  personale
appartenente alle qualifiche  dirigenziali  di  prima  e  di  seconda
fascia, ove previste, nonche' del personale non dirigenziale, secondo
l'ordinamento  professionale   del   comparto,   sono   numericamente
rideterminate secondo le allegate rispettive tabelle 31, 32, 33,  34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49,  50  che
costituiscono parte integrante  del  presente  decreto.  Le  predette
tabelle tengono tutte conto delle precedenti riduzioni in  attuazione
dell'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  4. In attuazione dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del
2012, le amministrazioni  di  cui  al  presente  decreto  adottano  i
regolamenti di  organizzazione,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,
applicando le misure di cui al medesimo comma 10. Resta ferma  per  i
Ministeri,  al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il  riordino,
l'applicazione del comma 10-ter dello stesso art. 2. 
  5. Ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1, con  proprio  decreto,
da emanare ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto  legislativo  30
luglio  1990,  n.  300,  provvedera'  alla  individuazione  ed   alla
definizione dei compiti degli uffici  e  dei  posti  di  funzione  di
livello dirigenziale non generale, nonche'  alla  loro  distribuzione
nelle     strutture     di     livello     dirigenziale      generale
dell'amministrazione,  nella  misura  corrispondente  al  contingente
numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti nel presente
decreto. 
  6. Al fine di assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze operative, i Ministeri di
cui al comma 1, con  proprio  successivo  decreto,  effettueranno  la
ripartizione dei contingenti di personale,  come  sopra  determinati,
nelle  strutture  centrali  e  periferiche   in   cui   si   articola
l'amministrazione,  distinti  per  profilo  professionale  e   fascia
retributiva. 
  7. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 5 e  6  saranno
tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Sato. 
  8. Le successive rideterminazioni delle dotazioni  organiche  degli
enti di cui ai commi 2 e 3, nel  rispetto  dell'art.  6  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  della  normativa  vigente  in
materia di riduzione della spesa pubblica, saranno  adottate  secondo
il rispettivo ordinamento. 
  9. Le dotazioni organiche degli enti di cui ai commi  2  e  3  sono
ripartite,   secondo   il   rispettivo   ordinamento,   per   profili
professionali e per livelli economici e fasce retributive secondo  la
disciplina del relativo comparto di contrattazione. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 22 gennaio 2013 
 
                                       p. Il Presidente 
                                  del Consiglio dei Ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                     e la semplificazione 
                                        Patroni Griffi 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli 
 
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 372